DECRETO 11 maggio 2016
Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (16A04456) (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e
successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005 «Codice
dell'amministrazione digitale» ed, in particolare, l'art. 59 che ha
istituito, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, il Repertorio
nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalita' sono quelle
di «agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 6-ter
concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica;
Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita', che indica come per gli operatori delle reti di
comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare
molto piu' efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche
esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per
installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle
zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione elettronica
adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una
nuova infrastruttura fisica;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, legge
di delegazione europea 2014 che delega il Governo ad adottare secondo
le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli
31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi
per l'attuazione, tra l'altro, della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita« ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede: «1. Al
fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso
dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, «di
seguito SINFI», le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il
successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati,
senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.
All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni
successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo
nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche' da parte
degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati
contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad
ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi
contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»;
Visto altresi' l'art. 10 del citato decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, che prevede: «Per le violazioni degli obblighi di cui
all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle
informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle
comunicazioni elettroniche,in misura da € 5.000 a € 50.000»;
Visto altresi' l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33 che abroga l'art. 6-bis del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
Visto il documento sulla «Strategia italiana per la banda
ultralarga«, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 ed
in particolare la previsione del Ministero dello sviluppo economico,
quale gestore del catasto del sotto e sopra suolo, e dell'avvalimento
della societa' in house Infratel Italia S.p.a. per il coordinamento
di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;
Visto, in particolare, l'allegato C al documento «Strategia
italiana per la banda ultralarga», contenente «Linee Guida sul
sistema informativo nazionale federato del sopra e del sottosuolo»,
che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti,
i requisiti funzionali, declinando i servizi a valore aggiunto
rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini
che saranno erogati dal catasto, incluso ogni altro servizio utile
alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento;
Considerata la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea;
Considerata, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, la necessita' di stabilire le
regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture le modalita' di
prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione
dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo
scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni
proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad
ospitare reti di comunicazione elettronica regole tecniche per la
definizione del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture e le modalita' per la costituzione, l'inserimento, la
consultazione, nonche' per l'aggiornamento, lo scambio e la
pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonche' dagli altri soggetti titolari di
infrastrutture di banda larga ed ultralarga;
Considerata la necessita' di uniformare le modalita' di
acquisizione dei dati necessari al popolamento del Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture;
Considerata la necessita' di facilitare un'individuazione piu'
tempestiva ed efficace delle risorse di posa disponibili sul
territorio, a vantaggio sia degli operatori interessati ad investire
nelle nuove reti sia dei soggetti pubblici interessati a sostenere lo
sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di ridurre, altresi', i
tempi per il rilascio dei permessi per la messa in opera delle
infrastrutture civili, evitando la duplicazione di infrastrutture e,
quindi, l'impatto ambientale ed i costi complessivi del sistema,
anche nella prospettiva del principio dell'only once formulato
nell'ambito della Comunicazione della Commissione, Strategia per il
mercato unico digitale per l'Europa, COM(2015), 92 final, del 6
maggio 2015, secondo cui i dati debbono essere forniti una sola volta
alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto 10 novembre 2011 del Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente
«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database geotopografici», quale riferimento per l'individuazione
degli elementi del soprasuolo del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture.
Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai fini
della determinazione delle «Regole tecniche per la definizione delle
specifiche di contenuto per i data base delle reti di sottoservizi»,
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico»;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'art. 19
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per
la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla
rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il
presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in premessa,
stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di
seguito, SINFI), le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il
successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione
elettronica.
2. Ai fini del presente decreto intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attivita' di gestione
del SINFI;
c) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi
dell'art. 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
e) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire
reti pubbliche di comunicazione;
f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente
pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e
aeroporti;
g) «detentori delle informazioni»: tutte le amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private che, a qualsiasi
titolo, detengano informazioni riguardanti reti pubbliche di
comunicazioni e infrastrutture fisiche;
h) «titolari delle informazioni»: tutte le amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o private, proprietarie dei
dati riguardanti reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture
fisiche;
i) «edificio UBB ready»: edificio infrastrutturato e quindi
predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133.
Tratto dalla Gazzetta Ufficiale
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