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Legge Regione Piemonte N. 21 – 2017 sull’Infrastruttura Regionale Informazione Geografica

Home » Blog » Legge Regione Piemonte N. 21 – 2017 sull’Infrastruttura Regionale Informazione Geografica

27 Marzo 2018 //  by Oikos Engineering//  Lascia un commento

La Regione Piemonte, nel segno della continua innovazione che la contraddistingue, ha promulgato il 1 dicembre 2017 la Legge Regionale N. 21 recante le disposizioni relative all’Infrastruttura Regionale per l’Informazione Geografica.

Di seguito ecco i link di riferimento:

http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/component/content/article/2862-leggi-regionali-pubblicate-sul-bu/14617-2017-12-07-11-41-46

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/49/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20legge%20regionale_2017-12-05_61325.pdf

La Legge Regionale N. 21 istituisce e disciplina l’infrastruttura regionale per l’informazione geografica, al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE) e del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE “INSPIRE”).

L’infrastruttura geografica regionale persegue le seguenti finalità:

  1. permettere la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i soggetti partecipanti all’infrastruttura per consentire l’integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di governo;
  2. accrescere il valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società, attraverso l’accesso e il libero riuso dei dati geografici, in coerenza con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);
  3. indicare la fonte e i soggetti titolari e custodi dei dati geografici;
  4. assicurare l’interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
  5. conseguire economie di scala nell’acquisizione e nell’aggiornamento dei dati geografici.

È opportuno sapere che l’infrastruttura geografica regionale è costituita: dai set di dati territoriali, dai metadati e dai servizi relativi ai dati territoriali; dalle tecnologie necessarie alla realizzazione e alla gestione dell’infrastruttura; dai soggetti responsabili dei set di dati forniti, dei metadati e dei relativi servizi; dal geoportale regionale, denominato Geoportale Piemonte, quale punto di esposizione dell’informazione geografica condivisa nell’infrastruttura; dall’insieme delle regole tecniche e delle procedure definite per l’acquisizione, la gestione e l’uso dei dati; dagli accordi che regolano i rapporti tra gli enti e i soggetti partecipanti all’infrastruttura.

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Categoria: NewsTag: Geoportale, Legge, Piemonte

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